La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ancora una volta condannato lo Stato italiano, e stavolta per violazione di due articoli della Convenzione europea: quello sul divieto di discriminazione e quello del diritto alla vita privata e familiare.
L’occasione per la sentenza, particolarmente significativa nel metodo e nel merito, è stata data da una più che decennale vertenza di cui è stata protagonista una coppia gay costituita dal cittadino italiano Daniele Taddeucci e dal cittadino neozelandese Douglas McCall costretti ad abbandonare l’Italia e ad emigrare nei Paesi Bassi perché ministero dell’interno e Cassazione avevano negato al compagno di Daniele il diritto al riconoscimento del titolo di soggiorno nel nostro Paese “per motivi familiari”.
Certo, dal giugno dell’anno scorso (quando è stata approvata la legge Cirinnà) un caso del genere non è più ammissibile; ma questa vicenda si è consumata – per molti anni, e in modo anche grottesco – sin proprio alla vigilia dell’approvazione della legge istitutiva delle unioni civili. Anche per questo la sentenza della Corte di Strasburgo ha un grande valore civile nella denuncia e nella condanna delle inammissibili discriminazioni operate sino a ieri nei confronti di questa coppia gay e di chissà quante altre.
La vicenda di cui è stata vittima questa coppia comincia nel 2003 quando Douglas McCall aveva ottenuto un permesso temporaneo di soggiorno in Italia per motivi di studio. Poi aveva avviato la procedura per un permesso di soggiorno per motivi familiari con riferimento al suo legame con Taddeucci. Richiesta respinta: manca il presupposto del legame familiare non potendosi qualificare come “coniugi” Douglas e Daniele. Ricorso dei due al Tribunale civile di Firenze che, in trasparente polemica con la decisione burocratica del ministero dell’interno, riconosce valida la richiesta e la accoglie. Ma la coraggiosa sentenza viene impugnata dal Viminale. E, puntualmente, in appello e in Cassazione, la linea burocratico-omofobica viene confermata.
Per negare il diritto dei due a convivere “legalmente”, la Suprema corte era ricorsa ad un sofisma, ad un formalismo di chiara impronta conservatrice seppur con qualche alibi in punta di diritto:
il concetto di “familiare” si riferisce solo agli sposi, ai figli minorenni o maggiorenni no autosufficienti e ai genitori e parenti entro il terzo grado a carico, e non è ammissibile l’estensione per via interpretativa della nozione di “coniuge” anche alle coppie di fatto omosessuali.
Ma c’è di più e di peggio nella sentenza della Cassazione, che faceva riferimento al fatto che già, fuori d’Italia, c’era stato il riconoscimento del rapporto tra Daniele e Douglas come coppia di fatto:
Deve dirsi contraria all’ordine pubblico [sic] la norma straniera sulla base della quale era stata rilasciata l’attestazione di coppia di fatto.
Ecco allora la decisione di Douglas e Daniele di ricorrere alla Corte di Strasburgo per la violazione dell’articolo 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione europea per i diritti dell’uomo in combinato disposto con l’articolo 8 (Diritto alla vita privata e familiare). In particolare lo Stato italiano, negando il ricongiungimento familiare alla coppia ha impedito la piena garanzia e la piena tutela del diritto alla vita familiare della coppia che, non potendo accedere al matrimonio né ad altra forma di unione, finisce così per rimanere definitivamente esclusa dalla possibilità di esercitare il diritto al ricongiungimento e, nel senso più ampio, il diritto a vivere liberamente la propria condizione di coppia.
La Corte ha accolto il ricorso (sei voti contro uno) il 30 giugno del 2016, appena tre settimane dopo l’entrata in vigore della legge che ha finalmente riconosciuto le unioni civili. Ma conta il valore giuridico, politico e civile – seppure ex post – della sentenza che in primo luogo riconosce sì la legittimità di adottare disposizioni limitative del diritto al ricongiungimento sulla base del bilanciamento “tra due diritti di pari dignità”: quello degli stranieri all’unità familiare e quello dello Stato alla necessaria regolamentazione del fenomeno migratorio
e tuttavia lo Stato non può comprimere oltre misura e senza un fine legittimo un diritto fondamentale e, di certo, non può discriminare. Ora, ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione europea qualsiasi differenza di trattamento tra due situazioni “comparabili” richiede una valida e oggettiva giustificazione per potersi considerare ragionevole, e perciò ammissibile, all’interno di una società democratica (…) La Corte quindi ravvisa una discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali per il fatto stesso di qualificarle come coppie [come aveva fatto la Cassazione] al pari di quelle eterosessuali, ma negando tanto il diritto al matrimonio quanto quello del riconoscimento dello stato di convivenza.
La polemica della Corte europea nei confronti della Cassazione italiana è ancora più serrata quando rileva che la legittimità della discriminazione non deve essere valutata sul binomio coppia di fatto-coppia coniugata. La vera discriminazione si realizza nel fatto che le coppie more uxorio omosessuali, diversamente da quelle eterosessuali, non potendo accedere al matrimonio né a qualsiasi altra forma di riconoscimento della loro unione ad esso equiparabile, mai avrebbero potuto rientrare nella nozione di “familiare” in base alla legge italiana allora vigente:
Tale nozione restrittiva della nozione di “famiglia” costituisce, soltanto per le coppie di fatto omosessuali, un ostacolo insormontabile per sperare di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari e per veder tutelato il proprio diritto alla vita privata e familiare.
In conseguenza della impossibilità di ottenere una forma legale di riconoscimento in Italia della loro relazione
la Corte rileva che i due ricorrenti hanno subìto non soltanto una compromissione della loro vita familiare ma sono stati anche costretti a trasferirsi in altro paese per continuare a vivere insieme
Una volta individuata la discriminazione, la Corte si chiede se vi siano ragioni sufficienti per giustificarla all’interno di una società democratica. La risposta è negativa in considerazione del fatto che mentre alle coppie di fatto eterosessuali è sempre consentito di conformarsi ai requisiti imposti dalla legge italiana per l’ottenimento del permesso di soggiorno, alle coppie di fatto omosessuali ciò era precluso. Né, a giudizio della Corte, possono essere ritenuti argomenti validi la tutela della famiglia cosiddetta “tradizionale” o la contrarietà all’ordine pubblico.
Questa severa lezione, di diritto e di morale, impartita dalla Corte europea all’Italia da un lato lascia l’amaro in bocca ripensando all’atteggiamento inutilmente persecutorio del Viminale e gli arzigogoli di una sezione della Cassazione; ma dall’altro lato sana, pur tardivamente, il debito di civiltà contratto con Douglas e Daniele. Dovunque siano oggi, se ancora nei Paesi Bassi o di nuovo in Italia, possono dire che, finalmente, c’è un giudice a Berlino. Pardon, a Strasburgo.

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