Comune, beni comuni, comunità

Il Comune di Venezia ha avviato una discussione su un regolamento comunale sui beni comuni: un’opportunità da trasformare in occasione di crescita del ruolo delle comunità territoriali.
MARIO SANTI
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Vorrei riprendere un filo che ho cominciato a sviluppare su questa rivista con il contributo su “Beni comuni. Il laboratorio veneziano”.
Il Comune di Venezia ha avviato (nelle commissioni consiliari) la discussione su un “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città di Venezia”.   

È certamente un fatto importante, che segue  l’esempio di un gran numero di Comuni, che si sono dotati di questo strumento, messo a  punto e sperimentato dall’associazione Labsus (laboratorio per la sussidiarietà) in Emilia Romagna e poi evoluto e aggiornato nelle sue contestualizzazioni in altre parte d’Italia. Prima di entrare nel merito definisco  alcuni “ancoraggi di partenza” che ispirano il mio giudizio.

Ritengo che gli elementi costitutivi di una città, al di là della forma architettonica e artistica che il tempo e la storia le hanno costruito attorno, siano i suoi abitanti e la sua capacità di offrir loro lavoro e servizi (istruzione, salute, mobilità, igiene e manutenzione urbana, cultura).

Per continuare a far vivere come organismi urbani le città “invase” dal turismo – e la nostra è “il” case story mondiale per eccellenza – è necessario porre un limite alla trasformazione del patrimonio edilizio da funzioni residenziali e di servizio a funzioni legate alla rendita turistica.

E parlo della Venezia d’acqua, dove questa tendenza è consolidata, ma anche di quella di terra, dove la trasformazioni di questo tipo sono sempre più evidenti ed aggressive.

In questo contesto una disciplina pubblica dei “beni comuni urbani” della città di Venezia può giocare un ruolo importante, perché può essere una risposta alla privatizzazione del patrimonio pubblico.

Prima di passare a una analisi e ad alcune considerazioni sull’articolato, va detto che la sua preparazione e discussione sono state (finora) del tutto interne ai partiti, senza alcun coinvolgimento dei quel tessuto sociale e civico che è in gran parte attivo proprio sui beni comuni urbani.    

Ora la sua presentazione in commissione l’ha reso di fatto pubblico e si può valutarlo.

Sarebbe paradossale se l’Amministrazione lavorasse all’introduzione di forme di sussidiarietà nella gestione della cosa pubblica senza lanciare un dibattito che vada al di là della nominale pubblicità delle Commissioni. 

Un paradosso in una città che qualcuno dice conti più associazioni che abitanti e che l’Amministrazione può evitare proponendo il testo uscito dalla commissione al dibattito di cittadini e associazioni e raccogliendone le istanze prima di presentare la delibera in Consiglio.

L’articolato e i suoi punti salienti.

Nel capo I sulle “Disposizioni generali”  sono definiti oggetto ad ambito di applicazione del Regolamento e se ne espongono finalità e principi generali, offrendo alcune definizioni tra le quali vanno evidenziate quelle di “beni comuni urbani”, “cittadini attivi” e “patto di collaborazione”.

Nel capo II si regolano “La disciplina degli interventi (di) cura gestione condivisa e rigenerazione dei beni”, attraverso due sezioni.

La prima definisce i rapporti tra Amministrazione e “cittadini attivi” (e ha al centro la definizione di “patti di collaborazione” che regolano presupposti, condizioni, modalità e forme di gestione dei beni comuni che vengono concordati tra  i due soggetti)  e la seconda dettaglia tipologie, presupposti e caratteristiche degli interventi. 

Il capo III si occupa di “Disposizioni di carattere procedurale”, distinguendo tra affidamenti diretti in caso di “collaborazioni ordinarie” e affidamenti per collaborazioni più complesse, che avvengono previa consultazione pubblica.

È anche prevista la possibilità per i cittadini attivi di segnalare essi stessi “beni comuni o spazi pubblici meritevoli di attenzione” e proporre progetti di cura degli stessi.

In ogni caso le decisioni sugli affidamenti sono delegati alla struttura comunale deputata.

Vengono poi previste le “Forme di sostegno” (capo IV) e le forme di “Comunicazione e rendicontazione” (capo V).

Si chiude con le attività di “Prevenzione e vigilanza (capo VI) e le “Disposizioni finali (capo VII).

Svuotare la città dai suoi organi. Performance Filangieri alla Vida

Cosa non va e come cambiarlo

Le opinioni che riporto di seguito prendono spunto da una discussione che ha attraversato persone e associazioni attive in città sul terreno dell’urbanistica e delle azioni sui beni comuni.

Un regolamento che riconosce i beni comuni e si pone il problema della loro gestione sussidiaria è senz’altro un fatto positivo.  

Gli amministratori pubblici si trovano a gestire (per la durata del loro mandato) edifici e compendi territoriali che sono beni comuni.

Alcuni di questi perdono le loro funzioni e sono abbandonati e lasciati al degrado. 

È opportuno che per la loro valorizzazione l’azione sussidiaria delle comunità locali sia definita e regolata, perché costituisce la vera alternativa all’abbandono e all’alienazione a privati. 

Nel testo proposto all’attenzione della commissione si prevede che ogni rapporto sia subordinato ad una approvazione di tutti gli atti dei cittadini attivi da parte del “dominus” comunale.

Questa scelta comporta due rischi e si preclude una opportunità.

I rischi sono quello di scaricare oneri di gestione su soggetti che non sempre sono in grado di sostenerli e soprattutto quello di innescare in questi soggetti logiche di dipendenza (se non di clientela) per tenersi buona l’amministrazione che affida loro la gestione dei un bene comune.

L’opportunità preclusa sta nel rapporto da costruire con le comunità di cura.

Proviamo a leggere le mobilitazioni più significative che in questi anni nel nostro paese hanno portato cittadini e comunità ad opporsi alle trasformazioni territoriali che toglievano loro spazi pubblici. 

Vi  troviamo un filo o meglio un’anima comune, fortemente improntata all’autogestione e all’autogoverno da parte delle Comunità di cura. 

Esperienze come quella dell’ex asilo Filangieri e delle sue “sette sorelle”  napoletane, dell’ex casa cantoniera di Casa Bettola a Reggio Emilia delle terre di Mondeggi a Firenze piuttosto che della fabbrica rigenerata di Rimaflow a Milano e tante altre hanno in Comune una forte capacità di valorizzazione dei contesti urbani, agricoli, produttivi che le caratterizzano ottenuti attraverso una forte carica di autogestione e una capacità di autogoverno che viene poi riconosciuta (o si chiede di riconoscere) a Enti pubblici (e nel caso del bene comune fabbrica ad una banca) di riferimento.

E così è stato anche per le due esperienze che più delle altre anche a Venezia hanno posto il riconoscimento del ruolo della comunità come presupposto per la gestione e per la valorizzazione dei beni comuni. 

Poveglia per tutti non solo ha posto il problema, ma ha cominciato a praticare la gestione sostenibile e inclusiva di un’isola abbandonata attraverso azioni partecipate di cura che rivitalizzano l’isola e la fanno passare da scalo per i pic nic dei frequentatori della Laguna sud a luogo di organizzazione di incontri di relazione e cultura supportato dai necessari servizi. 

In questo modo la comunità accudente porta un valore maggiore all’isola e lo diffonde ad una cerchia più vasta e “non chiusa” di fruitori. Una gestione non solo pubblica, ma anche “non proprietaria”.

La Comunità della Vida ha riaperto all’uso pubblico un immobile storico prima abbandonato e poi venduto e lo ha riempito e di azioni inclusive.

Ha sostituito un portone chiuso non con i tavoli di un plateatico ma con una ludoteca, un centro di incontri, relazioni attività culturali, di studio e di servizio. 

In questo modo non solo ha dato più valore al luogo di quello che gli avrebbe dato l’ennesimo ristorante, ma ha accreditato la gestione comunitaria con le sue regole inclusive come veicolo per la crescita di attività capaci di fornire servizi alla popolazione e alla città.

Servizi dei quali Venezia è sempre più sprovvista, a differenza dei ristoranti, da cui è sempre più invasa.

Queste due realtà non riguardano beni comunali essendo Poveglia nella disponibilità del Demanio statale e la Vida di un proprietario privato (almeno allo stato dei rapporti proprietari, che può  sempre essere modificato).  

Ma fanno toccare con mano un dato che può riguardare i beni comuni cosiddetti “emergenti” che sono di disponibilità comunale e sono oggetto del Regolamento, facendo capire come nella gestione sussidiaria si trovi una risposta più ricca (in termini sociali e di opportunità di servizi per i cittadini) di quella offerta dalla loro alienazione a privati.

I beni comuni emergenti
e l’emendamento sugli “usi civici territoriali e urbani”

  Beni comuni emergenti
e forme di valorizzazione
del patrimonio pubblico

Bisogna partire dalla definizione di cosa siano i beni comuni emergenti.

Si potrebbe partire da una distinzione tra due tipi di beni comuni: i beni comuni necessari e quelli in senso eventuale o emergenti. 

I primi andrebbero considerati come quei beni – materiali, immateriali e digitali – le cui utilità sono considerate necessariamente funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali.

I secondi – beni comuni in senso eventuale o emergenti , sono beni o compendi pubblici, urbani e/o territoriali, per i quali viene dismessa la funzione (produttiva, sanitaria, terziaria) originaria.

Ormai sempre più spesso la proprietà pubblica tende a “valorizzarli” alienandoli al privato, che vi realizza forme di conduzione e gestione esclusive e finalizzate al profitto. 

Viceversa, le pratiche di questi anni hanno evidenziato una possibilità di valorizzazione diversa, quella della redditività civica apportata da (auto)gestioni collettive partecipate e inclusive da parte delle comunità.  

Le gestioni comunitarie apportano a beni e compendi territoriali un valore sociale “per tutti”, attraverso la realizzazione di attività culturali, artistiche, relazionali, ambientali  o produttive.   

Le attività  si caratterizzano per una forma di gestione diretta e non esclusiva da parte delle comunità di riferimento. 

Il fine deve essere quello di garantire, attraverso modelli di regolamentazione specifici, l’uso e il godimento collettivo del bene, indirizzandolo al soddisfacimento dei diritti collettivi, nonché allibero sviluppo della persona e la salvaguardia per le generazioni future. 

È allora necessario garantire che un con un Regolamento comunale sui beni comuni venga normato – accanto alla formula co gestionale del “patto di sussidiarietà”  –  anche il diritto di autogestione ed autogoverno dei beni da parte della Comunità che hanno la forza e le risorse (umane e materiali) per prendersene cura.

È possibile farlo con alcuni emendamenti al testo attuale.

Va introdotta un’articolazione dei riferimenti costituzionale, da allargare all’art. 43 (che consente di trasferire a comunità di lavoratori o di utenti …  attività  … di preminente interesse generale…) accanto al 118 (sulla sussidiarietà). 

Vanno riviste e o completate alcune definizioni,  introducendo concetti come “Comunità di riferimento”, gestione diretta”, “redditività civica”, “uso civico e collettivo urbano”. 

Soprattutto va introdotto un articolo (quando non un capo) che introduca e regoli il concetto di “Uso civico e collettivo urbano e territoriale”, definendolo e regolamentando la forme della gestione comunitaria, autonoma e ispirata all’autogoverno inclusivo.

Sono certo che cittadini e associazioni e comunità saranno in grado – se chiamate a un dibattito e a una discussione pubblica propositiva di  fare le loro proposte in questo senso.

A riprova di ciò riporto – nel box che segue –  una prima versione di articolo per la disciplina degli usi civici urbani e territoriali – l’elemento centrale del riconoscimento delle capacità di autogoverno e autogestione comunitaria  – emersa nelle discussioni tra urbanisti e beni comunisti cui facevo riferimento in apertura (scusandomi per il necessario linguaggio “regolamentese”).

Come inserire la disciplina
degli usi civici collettivi
urbani e territoriali nel regolamento

Articolo 6 bis –  Uso civico e collettivo urbano e territoriale

1. L’uso civico e collettivo urbano e territoriale  è uno strumento di amministrazione dei beni comuni emergenti che s’ispira alle antiche forme di gestione collettiva delle terre comuni in combinato disposto con una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 43 della Costituzione. Esso serve lo scopo di agevolare processi spontanei di costruzione di comunità eterogenee, democratiche e orizzontali, pertanto ispirati ai principi fondanti dell’antifascismo, antirazzismo e antisessismo.

2. I beni comuni emergenti sono beni comuni urbani e territoriali in cui si realizza la possibilità di costituire nuove istituzioni civiche, in cui soggetti diversi possano sperimentare processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione condivisa di attività e iniziative.

3. L’uso civico e collettivo urbano e territoriale garantisce diritti di uso non esclusivo da parte di soggetti singoli o riuniti in formazioni sociali, formali e informali, che insieme compongono la comunità di riferimento del bene. Con esso non si affida il bene individuato a un soggetto giuridico determinato, ma si considerano quali enti gestori del bene gli organi di autogoverno individuati da apposite dichiarazioni di uso civico.

4. Le dichiarazioni stabiliscono i criteri di partecipazione, uso, fruizione, accesso e gestione del bene in ottemperanza ai principi di fruibilità, inclusività, accessibilità e autogoverno. Sono scritte dalle comunità di riferimento in forma pubblica e partecipata a partire dalle prassi di uso della comunità stessa, e possono essere riconosciute come fonte del diritto. Le dichiarazioni di uso stabiliscono il comparto di responsabilità e oneri tra Comune e comunità di riferimento. 

5. L’amministrazione comunale ha il compito di agevolare e garantire il processo di scrittura della dichiarazione di uso, attivando procedure di ascolto, confronto e consulenza con le comunità di rifermento. Pertanto in osservanza del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 della Costituzione s’impegna, nei limiti delle risorse disponibili, a sostenere tale ambiente di sviluppo civico garantendo l’accessibilità a tale spazio come spazio di autonormazione civica pubblica e partecipata. Una volta elaborate le dichiarazioni di uso saranno riconosciute in apposite delibere di giunta, accertato il rispetto dei canoni di cui al comma seguente.

6. Il processo di autonormazione civica, e le successive dichiarazioni di uso, dovranno rispettare i seguenti canoni:

a) Democrazia Assembleare: l’organo di elaborazione centrale è un’assemblea aperta alla partecipazione di ogni interessato/a. L’Assemblea discute e determina almeno: la programmazione delle attività; il coordinamento nell’utilizzo dei beni comuni disponibili tenendo conto, innanzitutto, delle attività proposte; le linee d’indirizzo generali delle attività svolte all’interno dei beni comuni; i rapporti con le altre realtà sociali, associative e istituzionali; gli strumenti per garantire un’ampia divulgazione delle attività programmate; l’eventuale a creazione di Tavoli tematici di programmazione. Ogni seduta dell’Assemblea si conclude con l’aggiornamento del calendario delle proprie attività che sarà trasmesso al Comune, che potrà essere presente all’Assemblea stessa a mezzo di propri rappresentanti, il quale prende atto delle decisioni prese a testimonianza dell’accessibilità e della fruibilità dell’Assemblea stessa.

b) Convocazione: Le modalità di convocazione dell’Assemblea dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso congrui tempi e mezzi di comunicazione. L’Assemblea si riunisce almeno una volta al mese, salvo diversa calendarizzazione approvata dall’Assemblea stessa nella seduta precedente. 

c) Tavoli tematici di programmazione e gruppi di lavoro: I Tavoli tematici di programmazione discutono, elaborano e realizzano, anche materialmente, le iniziative condivise in Assemblea e la loro creazione deve essere proposta, discussa e approvata dall’Assemblea. ln relazione alle diverse esigenze emergenti dal quotidiano svolgersi della vita della comunità si possono istituire altresì “gruppi di lavoro”;

d) Proposte: le attività dovranno essere discusse e approvate dall’assemblea, accogliendo in base a criteri organizzativi e temporali e alle concrete possibilità di scambio mutualistico di tempi e competenze. Fatti salvi i principi fondanti dell’uso civico, nessuna esclusione è ammissibile in base a gusti, preferenze elettorali, criteri di direzione culturale o artistica. Le attività non possono richiedere un contributo economico vincolante;

e) Formazione del consenso e della decisione: Le decisioni per la gestione diretta vengono stabilite generalmente sulla base del consenso o di altre modalità democratiche.

f) Uso non esclusivo: Principio inderogabile nella programmazione delle attività è l’uso non esclusivo di alcuna parte dell’immobile e/o del compendio territoriale , in quanto la turnazione e la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte dei soggetti che ne fruiscono è principio ispiratore dell’intero impianto dell’uso civico urbano e territoriale.

7. Per garantire lo svolgimento e l’armonia delle attività all’interno dei beni comuni è obbligo per tutti i soggetti coinvolti l’assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni future12. Le attività si dovranno svolgere rispettando il decoro dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con i residenti dell’area, attraverso la limitazione delle emissioni acustiche o di ogni altra immissione che superi la normale tollerabilità anche alla luce delle condizioni dei luoghi e nel rispetto della legge e dei vigenti regolamenti comunali. 

Un percorso di discussione partecipata
sul Regolamento
favorisce la sussidiarietà

Mi rendo contro della difficoltà di proporre questo “allargamento di campo” nella definizione del Regolamento senza fornire ai consiglieri (e alla cittadinanza) gli adeguati approfondimenti non solo politici ma tecnico giuridici. 

Per farlo, l’Amministrazione comunale potrebbe introdurre la discussione sulle modifiche al Regolamento così come ora proposto con un seminario esperienziale e concettuale sulle basi giuridiche che le hanno ispirate.

Da questo punto di vista, l’audizione di un giurista dell’Assemblea nazionale dei beni comuni avrebbe un significato analogo all’audizione dell’esponente  di Labsus (che ha redatto il Regolamento da cui si è partiti per arrivare alla veste attuale) che inaugurò il percorso ricognitivo della Commissione su questo strumento innovativo. 

Potrebbe cioè fornire a consiglieri e cittadini uno strumento di conoscenza sulle soluzioni amministrative che accompagnano le esperienze più avanzate di gestione dei beni comuni nel nostro paese.

Queste esperienze ci dicono che le forme di accordo per la gestione dei beni comuni emergenti pubblici (patto di collaborazione, dichiarazione d’uso civico, concessione, affidamento, …) – vanno costruite bene per bene (edificio, isola, casa cantoniera e o terra a agricola che sia) e con la comunità di volta in volta coinvolta, sulla base di un processo, cioè di un percorso nel quale la Comunità si confronta, sceglie, cresce e impara a programmare le attività e a gestirle in modo inclusivo.

Questa modalità si basa sul fatto che il Comune / ente pubblico proprietario – assicura l’hardware (disponibilità del bene¸ manutenzione straordinaria, sicurezza, ? guardiania ?), mentre la Comunità fornisce il software, cioè: si dà regole di funzionamento inclusive e con la sua programmazione autogestita valorizza il bene, apportandovi una redditività civica (servizi e spazi culturali, sociali e di relazione). 

Il processo innalza il valore del bene comune sia per i cittadini che ne fruiscono, che per l’Amministrazione che fornisce standard  di servizi ambientali e urbani che altrimenti non sarebbe nelle condizioni di offrire. 

Non è una domanda di chi cerca (anche legittimamente) spazi per le sue attività.

È un’“offerta”, che la Comunità fa per un uso collettivo e inclusivo  del “bene comune” e per la sua valorizzazione culturale e sociale.

PS

Ricordo che, se l’Amministrazione comunale vuole, può pensare a un modo partecipato per la costruzione delle sue delibere, cosa che potrebbe essere quanto mai opportuna nell’introdurre la sussidiarietà come metodo di governo.

Infatti il Regolamento per gli Istituti di partecipazione del Comune di Venezia13 spiega (al titolo III) come organizzare e gestire una “istruttoria partecipata”. 

Comune, beni comuni, comunità ultima modifica: 2019-05-09T16:20:43+02:00 da MARIO SANTI
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