Fine pena mai [oppure] Fine pena 99.99.9999.
Sui registri dei penitenziari puoi trovare l’una o l’altra scritta in calce al registro dei condannati all’ergastolo. Ma in Italia esistono due tipi di ergastolo. C’è quello cosiddetto semplice, che dà la possibilità al condannato di uscire, se ha mostrato buona condotta, dopo trent’anni; e dopo quindici, a metà pena, per qualche permesso. Poi ci sono i detenuti – oggi sono circa 1.400 – che hanno invece l’ergastolo “ostativo”: il più duro, quello che non prevede sconti, permessi, semilibertà. Sino alla morte, come è accaduto di recente al capo di Cosa Nostra, Totò Riina. Questo secondo caso si applica ai condannati per reati particolarmente gravi (omicidi per terrorismo, per associazione mafiosa, maxi traffico di droga, ecc.) nel caso in cui essi rifiutino di collaborare con la giustizia o qualora la loro collaborazione sia giudicata irrilevante.
Ci si chiede sempre più spesso: è lecito – sul piano umano, sul piano giuridico, sul piano costituzionale – questo “divieto di concessione dei benefici” introdotto nel 1992 dall’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario? No, ha appena detto la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo:
l’ergastolo ostativo è contrario all’articolo 3 della Convenzione per i diritti umani che vieta i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti

La sentenza della Cedu (pubblicata a metà del giugno scorso) è relativa al caso di un detenuto condannato all’ergastolo ostativo per associazione mafiosa, omicidi e rapimenti. La sentenza non comporta un mutamento delle condizioni del detenuto né un’attenuazione della pena, ma l’Italia è condannata a pagare al detenuto una somma per le spese legali del procedimento. Comunque la sentenza afferma un principio, e a questo elemento-chiave ha fatto riferimento Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, l’associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale:
Sull’ergastolo ostativo la Corte europea ha preso una decisione di grande rilievo stabilendo che la dignità umana viene prima, sempre. La Cedu ribadisce un principio che i più grandi giuristi italiani avevano già espresso, ossia che sono inaccettabili gli automatismi (assenza di collaborazione) che precludono l’accesso ai benefici. Una persona che dia prova di partecipazione all’opera di risocializzazione deve avere sempre una prospettiva possibile di libertà. Ci auguriamo che il legislatore tenga conto di questa sentenza modificando le norme penitenziarie e i suoi inaccettabili automatismi.
In realtà già una volta la Corte costituzionale (che tornerà il prossimo 22 ottobre a discutere della legittimità dell’ergastolo ostativo) aveva affermato che i benefici non potevano essere negati qualora venga stabilito che la limitata partecipazione all’attività criminosa renda impossibile una ulteriore collaborazione con la giustizia, o nel caso in cui i condannati abbiano raggiunto un grado di rieducazione sufficiente prima dell’entrata in vigore della legge 356/92 (quella norma di tipo eccezionale che ha istituito appunto l’ergastolo ostativo), a meno che non siano accertati collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
Sulla sentenza della Corte di Strasburgo interviene anche l’associazione Nessuno tocchi Caino che parla di “pronunciamento storico”:
La Cedu svuota l’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario sullo sbarramento automatico ai benefici penitenziari; e fa cedere la collaborazione con la giustizia ex articolo 58 ter dello stesso ordinamento come unico criterio di valutazione del ravvedimento del detenuto. La Corte considera inoltre questo dell’ergastolo ostativo un problema strutturale dell’ordinamento italiano e chiede che si metta mano alla legislazione in materia.
Può essere questo giudizio un’avvisaglia per la causa-chiave che verrà discussa ad ottobre davanti alla Corte costituzionale? Sergio D’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino, se ne dice certo:
il preludio di quel che deve succedere alla Corte costituzionale.

Com’è che la questione sarà discussa dai giudici della Consulta? Una Corte d’assise ha valutato come “non manifestamente infondata” l’obiezione della difesa di un imputato per delitti di mafia condannato appunto all’ergastolo ostativo, e quindi ha trasmesso gli atti alla Corte. Nella causa Nessuno tocchi Caino è stato ammesso come “parte interveniente”, cioè con diritto di intervento nella discussione. E attenzione: mentre la Cedu, come si è visto, non ha potere giurisdizionale e quindi di intervento sulla pena, nel caso che verrà discusso il prossimo 22 ottobre alla Consulta, la sentenza della Corte costituzionale ha un valore operativo non solo per il ricorrente ma per tutti i condannati all’ergastolo ostativo. Nel senso che se i giudici riconoscessero le buone ragioni del detenuto, sarà automaticamente giudicato incostituzionale quell’articolo 4 bis, con la conseguenza di consentire a chiunque tra gli ergastolani colpiti da questa aggravante di fruire eventualmente delle riduzioni di pena e degli altri (relativi) benefici ora applicati ai condannati a vita senza il vincolo dell’ostatività.
Nell’immagine d’apertura la Casa circondariale Badu ‘e Carros, istituto penitenziario di massima sicurezza, aperto negli anni Settanta. Si trova nella periferia di Nuoro.

Aggiungi la tua firma e il codice fiscale 94097630274 nel riquadro SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE della tua dichiarazione dei redditi.
Grazie!