L’attacco della destra ai giudici: una tappa contro la Costituzione

FRANCESCO PALLANTE
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L’articolo che qui di seguito pubblichiamo apparirà sul prossimo numero di Alternative per il Socialismo, la rivista trimestrale fondata da Fausto Bertinotti e diretta da Alfonso Gianni, che ringraziamo per averci concesso la pubblicazione in anteprima.

L’autonomia regionale differenziata alla Lega, il premierato a Fratelli d’Italia, la magistratura a Forza Italia: era questo lo schema giornalistico in cui, nella prima fase della legislatura, erano riassunti gli orientamenti della maggioranza di destra sulle riforme istituzionali. Orientamenti dirompenti, volti a scardinare tre capisaldi della nostra Costituzione: rispettivamente, il principio di uguaglianza, il parlamentarismo, la separazione dei poteri. All’orizzonte, la prospettiva di un’Italia cristallizzata nelle sue disuguaglianze, a vantaggio delle classi sociali più benestanti beneficiarie di una doppia tutela: dalle contestazioni di dissenso politico, grazie a un Parlamento totalmente subordinato al Governo e dai rischi provenienti dal disagio sociale, grazie a una magistratura convertita in organo ausiliario dell’esecutivo.

Le evoluzioni politiche successive hanno parzialmente scompaginato i piani della maggioranza. L’autonomia regionale differenziata ha subito un significativo ridimensionamento dalla Corte costituzionale (che però, incomprensibilmente, non ha consentito lo svolgimento del referendum abrogativo della legge Calderoli, da cui sarebbe derivata la definitiva archiviazione del disegno leghista, mentre invece questo può insistere, vedi le preintese con  le quattro regioni del nord), mentre il premierato si è arenato per via dei calcoli di convenienza politica che sotterraneamente contrappongono anche i partiti della maggioranza: perché mai Lega e Forza Italia dovrebbero mettersi da sole nell’angolo, incoronando Giorgia Meloni nella posizione di un sovrano assoluto? Anche l’intervento sulla magistratura ha, infine, cambiato parzialmente tono, e da bandiera dei nostalgici del berlusconismo si è trasformato, nel corso della campagna elettorale referendaria, in un forsennato attacco sferrato dall’intera compagine governativa (con il sostegno di qualche manipolo di collaborazionisti esterni) contro i giudici e i pubblici ministeri.

Il disegno politico di rottura della Costituzione

A stagliarsi, sullo sfondo, è un’inquietante evoluzione. In gioco non è più l’interesse personale del “padre ignobile” della destra italiana a difesa della propria «roba»: a partire, naturalmente, dalle televisioni, formidabile strumento di costruzione del consenso politico. In gioco, oggi, è il disegno politico di rottura della Costituzione democratica antifascista che la destra italiana sempre più apertamente persegue. È stata la stessa Presidente del Consiglio dei ministri a rivendicarlo, in occasione del momento più solenne della sua lunga carriera politica: il discorso sulla fiducia rivolto alla Camera dei deputati il 25 ottobre 2022, nel corso del quale non ha esitato a ostentare la propria estraneità alla storia e alla cultura costituzionale dichiarando di provenire «da un’area culturale che è stata spesso confinata ai margini della Repubblica». È la sola occasione, in tutto il discorso, in cui ricorre la parola «Repubblica»: ed è l’occasione per prenderne le distanze. Il messaggio è chiarissimo: per chi proviene dall’«area culturale» fascista, l’Italia non è la «Repubblica democratica fondata sul lavoro» di cui parla il primo articolo della Costituzione antifascista; l’Italia è semmai la nazione (la più abusata parola della retorica meloniana), e cioè la collettività di sangue che, attraversando le configurazioni istituzionali contingenti, viene da un passato e muove verso un futuro che con l’antifascismo democratico nulla hanno a che vedere.

Il conflitto della destra contro la magistratura

Si colloca qui l’origine del conflitto della destra contro la magistratura, in quanto organo titolare del potere di proteggere, in collaborazione con la Corte costituzionale, la Costituzione contro gli atti e i fatti adottati dalla maggioranza politica pro tempore che si pongano in contrasto con la Costituzione stessa. È, questa, la grande conquista del costituzionalismo: pur investita dai favori popolari, la maggioranza non può tutto quello che vuole, ma è comunque tenuta al rispetto di quanto stabilito nella Carta fondamentale. 

Ciò che la Costituzione italiana esemplarmente esprime affermando che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, comma 2): «forme», e cioè vincoli di procedura; e «limiti», cioè vincoli di contenuto. Significa che chiunque governi, forte dei favori popolari, deve esercitare i propri poteri rispettando le procedure previste (per esempio, non ricorrere ai decreti-legge al di fuori di casi straordinari di necessità e urgenza: art. 77 Cost.) ed essendo, in ogni caso, vincolato a non fare certe cose (per esempio, non discriminare tra uomini e donne: art. 3 Cost.) e a farne altre (per esempio, curare gli ammalati: art. 32 Cost.). 

Il punto, insomma, è che nella democrazia costituzionale nessun potere è assoluto, nemmeno quello del popolo, ma tutti devono svilupparsi nell’alveo tracciato dalla Costituzione. Per usare un’immagine di Gustavo Zagrebelsky, la Costituzione è per il potere politico l’equivalente di ciò che sono gli argini per l’acqua di un fiume: e se il potere politico tende a esondare, è compito costituzionale della magistratura ricondurlo nell’alveo di sua pertinenza. Il problema è tutto qui: e cioè nella circostanza che oggi il principale obiettivo della destra italiana consiste esattamente nel rompere gli argini costituzionali che le impediscono di pienamente dispiegare il suo potere. 

Si spiega così il conflitto generalizzato con qualsiasi “corte” osi levare la propria voce ai fini del contenimento della esondante volontà politica della maggioranza: la Corte di Cassazione e i giudici ordinari sui centri di detenzione per migranti in Albania; la Corte costituzionale sull’autonomia regionale differenziata; la Corte dei Conti sul ponte sullo stretto di Messina e persino la Corte di giustizia dell’Unione europea sull’individuazione dei Paesi “sicuri” in cui respingere i migranti; la Corte europea dei diritti dell’uomo sul rispetto dei diritti civili e la Corte penale internazionale sul caso Almasri. Sembrava che l’orbe terracqueo dovesse essere il terreno della caccia ai criminali; è invece diventato il terreno della guerra ai giudici.

Colpire la Corte dei Conti – il giudice del corretto impiego delle risorse pubbliche raccolte con le imposte – è stata la cosa più facile. Una semplice legge ordinaria ha enormemente aumentato la mole degli atti sottoposti al controllo, introducendo, nello stesso tempo, la regola del silenzio-assenso una volta decorso il termine di 30 giorni. In tal modo, la gran parte degli atti supereranno automaticamente il controllo senza che i giudici contabili possano aver davvero modo di prenderne visione. Come se non bastasse, la responsabilità per le malversazioni di amministratori e funzionari pubblici è stata ridotta al 30 per cento del danno causato, nel limite del doppio dell’annualità stipendiale: il che significa, per esempio, che un funzionario con uno stipendio pari a 40mila euro annui, che abbia causato un danno da 1 milione di euro, ne risponderà nel limite non di 300mila euro, ma di 80mila (i restanti 920mila euro saranno a carico della collettività: o, meglio, dei suoi membri che pagano le tasse).

All’allentamento dei controlli delle Corti sovranazionali la destra ha in animo di dedicarsi tramite appositi accordi politici, già in programma in sede europea grazie alla svolta autoritaria in atto in quasi tutto il continente. Mentre alla magistratura ordinaria è stata dedicata la revisione costituzionale approvata dal Governo e imposta al Parlamento con quattro votazioni di ratifica che non hanno cambiato una sillaba di quanto deciso a Palazzo Chigi (è la prima volta che una modifica della Costituzione viene imposta con tanta protervia, persino a quei parlamentari della maggioranza che avevano inizialmente osato ipotizzare degli emendamenti). E – nel quadro di una campagna elettorale condotta dalla destra con inusitata brutalità, persino nella fissazione della data del voto – non mancano esponenti della maggioranza che già promettono d’infliggere nuovi colpi alla Costituzione, volti a ottenere il controllo diretto della magistratura inquirente tramite la sottoposizione del pubblico ministero (Pm) alle direttive del ministro della Giustizia, la fine dell’obbligatorietà dell’azione penale, la riconduzione all’esecutivo del controllo della polizia giudiziaria.

Il merito della legge su cui si voterà nel referendum

Nel merito della legge costituzionale su cui si voterà nel referendum di primavera, l’attacco alla magistratura ordinaria ruota intorno all’annichilimento dell’attuale disciplina costituzionale sul Consiglio superiore della magistratura (Csm).

Per comprenderne i profili più tecnici, occorre anzitutto considerare che il Csm non è un collegio giudicante (non è un’articolazione del potere giudiziario), ma è un organo amministrativo (è un’articolazione del potere esecutivo): è l’organo a cui la Costituzione ha affidato l’amministrazione – o, come anche si dice, il governo – delle carriere professionali dei magistrati. Spetta, più precisamente, al Csm occuparsi dei concorsi e delle assunzioni, delle assegnazioni di sede e di funzioni (in quale città andranno a lavorare i vincitori dei concorsi e in quale ruolo: se in quello di pubblico ministero o di giudice), degli avanzamenti di carriera, dei trasferimenti, delle sanzioni disciplinari (art. 105 Cost.).

Un tempo, tali competenze spettavano al ministro della Giustizia (esattamente come, per gli insegnanti, le medesime competenze spettano al ministro dell’Istruzione): dunque, a un esponente del Governo. Ciò assicurava all’esecutivo, e alla maggioranza politica che lo sorregge in Parlamento, un rilevante potere di condizionamento indiretto nei confronti dei magistrati. Si pensi a un giudice che anelasse a un trasferimento perché assegnato a una sede di lavoro lontana dalla città di residenza della sua famiglia: avrebbe dovuto chiedere il trasferimento al ministro della Giustizia e questi avrebbe potuto fare intendere al giudice che l’accoglimento della sua domanda sarebbe dipeso dalla risoluzione di un caso innanzi a lui pendente (in ipotesi, un caso in cui era coinvolto un generoso finanziatore della campagna elettorale del ministro…).

Proprio per evitare il rischio di tali condizionamenti indiretti dell’attività giurisdizionale, i costituenti vollero sottrarre i poteri in questione al ministro della Giustizia, per affidarli a un organo – il Csm, appunto – composto in maggioranza da magistrati. In tal modo, le decisioni sulla vita professionale dei magistrati – vale a dire il governo delle loro carriere – sarebbero state assunte dai magistrati stessi: per questo, il Csm è usualmente definito «organo di autogoverno della magistratura». Al ministro furono lasciati poteri organizzativi dei servizi giudiziari (art. 110 Cost.) – l’ammontare del personale (anche tecnico-amministrativo), le risorse strumentali (oggi decisive per l’informatizzazione), le strutture immobiliari (i palazzi di giustizia e gli istituti di pena) –, oltre al potere di avviare l’azione disciplinare (art. 107, co. 2, Cost.), la cui decisione, come detto, spetta però al Csm. Poteri, in tutti i casi, importanti, suscettibili d’influire sull’efficienza della giustizia, ma non in grado di condizionare, nemmeno indirettamente, le decisioni dei singoli magistrati.

La composizione del Csm

Quanto alla composizione del Csm (art. 104 Cost.), i costituenti non stabilirono un numero di membri – salvo per la previsione di tre membri di diritto (il Presidente della Repubblica e i due magistrati di più avanzata carriera dell’ordinamento: il presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione) –, ma decisero che i 2/3 dovessero essere magistrati eletti dai magistrati e 1/3 esperti di diritto (professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esperienza) eletti dal Parlamento in seduta comune. La legge oggi vigente stabilisce che i membri elettivi siano 30, per cui il Csm è composto, nel complesso, da 33 membri di cui 3 di diritto, 20 eletti dai magistrati tra i magistrati (c.d. membri “togati”: di cui 15 giudici e 5 Pm), 10 e dal Parlamento tra esperti di diritto (c.d membri “laici”). Tale composizione mista – togati e laici –, pur assicurando ai magistrati la prevalenza nella composizione dell’organo, evita il rischio di sue chiusure autoreferenziali, assicurandone il collegamento, mediato dal Parlamento, con la collettività. Inoltre, poiché il Presidente della Repubblica, che pur formalmente preside il Csm, non può partecipare a tutte le sedute dell’organo, il Csm stesso elegge tra i membri laici un vicepresidente che ne guida ordinariamente i lavori, in tal modo assicurando anche un contrappeso alla preponderanza della componente togata su quella laica.

I costituenti si preoccuparono, peraltro, di difendere i magistrati non solo dai condizionamenti esterni, bensì anche dai condizionamenti interni. A tal fine, la Costituzione prevede che tra i magistrati non vi siano gerarchie (art. 107, co. 3, Cost.): i dirigenti degli uffici giudiziari (presidenti dei tribunali, delle Corti d’appello, della Cassazione e rispettivi procuratori della Repubblica) non dispongono di poteri di comando, ma di organizzazione. Inoltre, i diversi gradi di giudizio vanno letti in progressione orizzontale, non verticale: il grado successivo serve a controllare la sentenza del grado precedente, affinché sulle questioni d’interesse delle parti si arrivi a pronuncia definitiva solo a seguito di un eventuale (dipende dalla decisione delle parti di fare ricorso) doppio controllo. La pari ordinazione di tutti i magistrati è esemplarmente dimostrata dal potere che tutti hanno di sollevare questione d’incostituzionalità o conflitto d’attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale a nome dell’intero potere giudiziario: significa che ciascuno rappresenta in sé l’intero poter

È tale delicato equilibrio, attentamente costruito dai costituenti, che la riforma governativa mira a distruggere. Anzitutto, il Csm, oggi unico per tutti i magistrati, sarebbe diviso in due, in modo da avere un Csm per i giudici e un Csm per i magistrati. Inoltre, entrambi i Csm perderebbero la competenza di decidere sui procedimenti disciplinari, che sarebbe affidata a un terzo organo di nuova istituzione, l’Alta Corte disciplinare. Infine, i membri togati e i membri laici dei due Csm e dell’Alta Corte disciplinare non sarebbero eletti, come oggi, ma estratti a sorte (sebbene con modalità differenti per togati e laici).

Le giustificazioni dei fautori della divisione in due del Csm

A giustificazione della divisione in due del Csm, i fautori della riforma affermano che la duplicazione serve a separare le carriere di giudici e Pm, obiettivo che meriterebbe di essere perseguito per rendere il giudice realmente imparziale tra accusa e difesa, così come previsto dal nuovo codice di procedura penale (Cpp) approvato nel 1989, per sancire il passaggio dal processo penale inquisitorio al processo penale accusatorio, e dalla riforma costituzionale sul “giusto processo” (nuovo art. 111 Cost.) approvata nel 1999.

Diverse ragioni consentono di sconfessare tale giustificazione. Primo: come affermato dalla Corte costituzionale, per separare le carriere di giudici e Pm (prevedere concorsi separati e vietare passaggi da una carriera all’altra, oltre che, eventualmente, suddividere il Csm in due sezioni distinte) sarebbe bastata una legge ordinaria. Secondo: i passaggi di carriera, fortemente ostacolati dalla legislazione vigente prima della riforma del Cpp del 1989, furono agevolati in concomitanza alla riforma stessa, a dimostrazione che non vi è alcuna implicazione tra giudizio accusatorio e separazione delle carriere (nella stessa Costituzione, la norma sul giusto processo si trova in una sezione diversa dalle norme sull’organizzazione della magistratura oggetto della riforma governativa). Terzo: il Pm non è la controparte speculare della difesa, dal momento che, mentre l’avvocato dell’accusato ha il compito di ricercare esclusivamente prove a difesa del suo cliente, il Pm ha il compito, esattamente come il giudice, di ricercare la verità dei fatti, presentando in giudizio prove tanto a carico, quanto a discarico dell’accusato (ed è bene che sia così perché l’accusa, potendo fare affidamento sugli apparati dello Stato, ha poteri d’indagine incomparabilmente superiori a quelli della difesa). Quarto: i dati smentiscono che i giudici siano più propensi ad accogliere le tesi dell’accusa rispetto a quelle della difesa, dal momento che circa la metà delle richieste di rinvio a giudizio degli indagati finiscono archiviate e circa la metà delle richieste di condanna degli imputati sono respinte.

L’Alta Corte disciplinare

A giustificazione dell’affidamento delle decisioni sui procedimenti disciplinari all’Alta Corte disciplinare, i fautori della riforma affermano che i magistrati godono di una sorta di impunità rispetto agli errori commessi, dal momento che possono approfittare dell’indulgenza dei colleghi che li giudicano.

Anche tale giustificazione non regge a un’analisi un poco più attenta. Primo: tutti i professionisti sono giudicati per gli illeciti disciplinari da colleghi, sicché, se l’argomentazione dei favorevoli alla riforma fosse fondata, bisognerebbe rivedere i procedimenti disciplinari dei medici, degli avvocati, degli ingegneri, dei geologi, ecc. Secondo: i dati attestano una maggiore severità dell’attuale organo disciplinare dei magistrati italiani sia rispetto agli analoghi organi competenti per le magistrature di altri Stati, sia riguardo agli analoghi organi competenti per le altre professioni in Italia. Terzo: sono rarissime le occasioni in cui il ministro della Giustizia appella alle sezioni unite della Corte di Cassazione le decisioni disciplinari del Csm, a dimostrazione che lui per primo non ha, usualmente, obiezioni da opporre a tali decisioni (assai più numerose sono le impugnazioni proposte dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione, l’altro soggetto che, oltre al ministro della Giustizia può proporre l’azione disciplinare). Quarto: i dati sugli errori giudiziari attestano tutt’altro che un’anomalia italiana rispetto ad altri ordinamenti comparabili al nostro (gli errori ovviamente esistono, e per chi li subisce sono spesso gravidi di penose conseguenze, ma i numeri italiani risultano, in chiave comparata, tutto sommato modesti).

La questione del sorteggio dei membri dei Csm e dell’Alta Corte

Infine, a giustificazione del sorteggio dei membri non di diritto dei due Csm e dell’Alta Corte disciplinare i fautori della riforma costituzionale affermano che occorre scardinare l’attuale potere delle correnti (rectius: associazioni) della magistratura, che ne inquinerebbe la credibilità.

Si tratta, ancora una volta, di una giustificazione infondata per una pluralità di motivi. Primo: il principio dell’elettività degli organi costituzionali di vertice può essere considerato un principio supremo immodificabile del nostro ordinamento costituzionale, al punto che il decano dei costituzionalisti italiani, Sergio Bartole, ha ventilato la possibilità che la Corte costituzionale annulli questo profilo della riforma (nemmeno le leggi di revisione costituzionale possono, infatti, disporre in contrasto con i principi supremi immodificabili della Costituzione). Secondo: il sorteggio potrebbe affidare funzioni delicatissime a soggetti inidonei a svolgerle (la tesi per cui chi può comminare un ergastolo per ciò stesso può far parte del Csm è di un’inconsistenza risibile: chi sosterrebbe che chi può operare a cuore aperto può per ciò stesso rivestire il ruolo di direttore generale di un’Asl?). Terzo: essendo la gran parte dei magistrati iscritta all’Associazione nazionale magistrati o a un’altra associazione, i sorteggiati sarebbero comunque quasi tutti iscritti a un’associazione; semmai, si produrrà l’esito assurdo per cui i sorteggiati rappresenteranno le associazioni all’interno del Csm in proporzioni scollegate al numero dei loro iscritti (potrebbero, per assurdo, appartenere tutti a una medesima corrente, magari quella con meno iscritti). Quarto: il problema del correntismo non si risolve eliminando le associazioni dei magistrati, ma rafforzandone la carica ideale che nel tempo è andata indebolendosi (persa la carica ideale originaria, le associazioni sono degenerate in correnti allo stesso modo in cui, rimosse le ideologie, i partiti sono degenerati in cartelli elettorali).

L’associazionismo dei magistrati

Data la sua rilevanza nel dibattito pubblico, il tema dell’associazionismo dei magistrati (cioè dell’esercizio da parte loro del diritto di associazione di cui all’art. 18 Cost.) merita un breve approfondimento.

Occorre, in proposito, considerare che l’attività giurisdizionale non consiste nella risoluzione di questioni meramente tecniche, affrontabili attraverso criteri oggettivi, ma sempre chiama in causa sottostanti profili di carattere, in senso lato, politico (inerenti, cioè, alla vita della polis: della collettività). Solo per fare alcuni esempi: decidere quanti giudici o Pm si occuperanno di immigrazione, quanti di reati economici, quanti di pubblica amministrazione; definire i rapporti tra i titolari delle posizioni dirigenziali e gli altri magistrati dell’ufficio; stabilire le modalità della partecipazione dei magistrati al dibattito pubblico in rapporto con la stampa. Sarebbe ingenuo nascondersi che ciascuna di tali questioni – e altre se ne potrebbero aggiungere – cela potenziali conflitti di interessi, anche esterni alla magistratura, la cui definizione è suscettibile d’incidere sugli equilibri di potere esistenti nella società.

Lo stesso può dirsi per la questione centrale che riguarda l’attività giurisdizionale: l’interpretazione del diritto. Al giudice non spetta la mera applicazione meccanica della legge voluta dal legislatore, sarebbe nuovamente ingenuo crederlo. Le parole, di cui il diritto è composto, sempre richiedono di essere interpretate: e tanto più lo richiedono quando sono combinate in frasi, commi, articoli, leggi, codici. Cosa significa, nell’art. 2 Cost., la parola «uomo» («la Repubblica garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo»)? Significa «essere umano» o «maschio»? Aderire a un’interpretazione o all’altra implica attribuire o meno i diritti alle donne (non è fantasia: per una questione di questo tipo in Svizzera le donne hanno ottenuto il diritto di voto solo nel 1971!). Persino i silenzi richiedono l’intervento dell’interprete: ciò su cui la legge penale non si esprime è vietato o è permesso? Rispondere nell’uno o nell’altro modo stringe o allarga la sfera della libertà, favorendo una visione della convivenza collettiva ispirata a un orientamento ideologico autoritario o liberale.

È impossibile, insomma, sfuggire alla seguente alternativa: o le questioni ora evocate sono affrontate e risolte pubblicamente, tramite il confronto, aperto ed eventualmente anche dialetticamente conflittuale, delle idee; oppure sono affrontate e risolte privatamente, tramite accordi di scambio basati sull’affermazione di interessi di parte. 

In quest’ottica, il sorteggio dei componenti il Csm è estremamente pericoloso, giacché aumenta, non riduce, i rischi di una gestione opaca del potere giudiziario. Il sorteggiato deciderà sulla base di criteri solo a lui conosciuti, senza dover poi rendere conto a nessuno delle proprie scelte. È evidente il rischio che chi sarà estratto per far parte a titolo personale del Csm possa poi avere la tentazione di approfittarne per gestire l’occasione a proprio beneficio personale. Certo, è un mero rischio, i sorteggiati potrebbero anche essere tutte persone dalla rigorosa dirittura morale. Ma se così non fosse? Di nuovo, evitiamo le ingenuità: le costituzioni sono scritte per prevenire i rischi, la loro utilità si esprime essenzialmente sul piano della precauzione.

L’obiettivo è trasformare la magistratura in organo ausiliario del governo

Se, dunque, nessuna delle ragioni addotte a sostegno della riforma voluta dalla destra regge all’esame critico dei suoi fondamenti, qual è, allora, l’obiettivo realmente perseguito dal Governo?

Rispondere non è difficile. Basta scegliere alcune tra le molte dichiarazioni in argomento dei principali esponenti dell’esecutivo. Per esempio:

  • la Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, alla conferenza stampa d’inizio anno del 9 gennaio 2026: «se vogliamo garantire sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione: Governo, forze di polizia e magistratura»;
  • il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, in un’intervista del 4 novembre 2025: «c’è un’invasione di campo [dei magistrati] che deve essere ricondotta»;
  • il ministro della Giustizia Carlo Nordio, alla conferenza stampa dell’8 febbraio 2026: «chi controlla polizia? La controlla la magistratura. E chi controlla la magistratura? Poiché non esiste un potere senza controllo, è quello che noi cerchiamo d’introdurre attraverso la riforma costituzionale».

L’obiettivo della destra, e degli esponenti politici di altri partiti che la affiancano nel Sì al referendum, è dunque non solo dichiarato, ma addirittura rivendicato: trasformare la magistratura da potere di controllo sull’attività del Governo, in organo ausiliario del Governo. Un potere non più separato dall’esecutivo e dal legislativo, e posto rispetto a questi su un piano di parità, bensì un potere subordinato all’esecutivo: così come definitivamente lo sarebbe, con il premierato, anche il legislativo. Il disegno, insomma, è il superamento della tradizionale separazione dei poteri e la loro riunificazione nelle mani del Governo: è la fine, cioè, del costituzionalismo.

Le tre mosse del governo

Per conseguire l’obiettivo di subordinare il potere giudiziario a quello esecutivo, la riforma costituzionale della magistratura agisce, come già ricordato, in tre mosse.

Anzitutto, divide in tre l’attuale Csm, prevedendo un Csm per i giudici, un Csm per i Pm e un’Alta Corte disciplinare (triplicazione degli organi cui corrisponde, sia detto per inciso, la triplicazione dei costi del loro funzionamento). Chiaro è l’intento, dal momento che dividendo un organo ampio in organi circoscritti, il risultato è una pluralità di organi, singolarmente e nel complesso considerati, più deboli di quello originario.

Inoltre – ed è questa la seconda mossa – all’interno dei tre organi a essere particolarmente indebolita risulterebbe la componente togata rispetto a quella laica. I due Csm continuerebbero, infatti, a essere composti da due membri di diritto (il Presidente della Repubblica e, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione, per il Csm dei giudici, e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, per il Csm dei Pm) e da 2/3 di membri togati e 1/3 di membri laici. Tali membri non di diritto non sarebbero tuttavia eletti, com’è oggi, bensì sorteggiati. Ma mentre i membri togati sarebbero sorteggiati, rispettivamente, tra tutti i magistrati (circa 7.000 persone) e tutti i pubblici ministeri (circa 2.000 persone), i membri laici sarebbero sorteggiati non tra tutti gli avvocati con 15 anni di esercizio della professione e tutti i professori ordinari di diritto nelle Università, ma da una lista precompilata dal Parlamento in seduta comune, senza che sia prevista né una lunghezza minima della stessa (dunque, se fossero da sorteggiare 10 nomi, la lista potrebbe contenerne 11), né una maggioranza qualificata per la sua approvazione (dunque, la maggioranza politica potrà inserirvi esclusivamente nomi di propria fiducia). Insomma: da una parte, per i togati, un sorteggio secco; dall’altra, per i laici, un sorteggio pilotato. Con il risultato che, mentre la componente togata sarà composta da monadi isolate, prive di rapporti reciproci e di propria forza elettorale, la componente laica – di fatto eletta – risulterà compatta come una falange, sia sul piano ideale, sia sul piano operativo. Anche senza ricorrere a Gaetano Mosca (il quale spiegava che una minoranza organizzata comanda sempre su una maggioranza disorganizzata), è chiaro a tutti che, in tal modo, la componente di estrazione politica assumerà all’interno dei due Csm un peso incomparabilmente maggiore rispetto a quello detenuto nel Csm odierno.

Se, dunque, sommiamo l’indebolimento dei Csm separati all’indebolimento, al loro interno, della componente togata, diventa evidente la perdita d’indipendenza verso i poteri esterni (politici, economici, mediatici) che si prospetta per la magistratura.

A rischio è, altresì, l’indipendenza verso i poteri interni alla magistratura stessa, a causa della disciplina sulla composizione e sul funzionamento dell’Alta Corte disciplinare (terza mossa). 

Tale nuovo organo – che sottrarrà ai Csm la più delicata delle loro funzioni: tant’è che il ministro Nordio ha espressamente dichiarato che è proprio attraverso l’esercizio della funzione disciplinare che la maggioranza politica di turno si vedrà assicurato il controllo della magistratura – sarà composto da 15 membri: 6 tra avvocati con almeno 20 anni di esperienza e professori ordinari universitari in materie giuridiche (3 dei quali nominati dal Presidente della Repubblica e 3 scelti dal Parlamento in seduta comune con il solito trucco del sorteggio pilotato), 6 giudici e 3 pubblici ministeri con almeno 20 anni di esperienza sorteggiati, nelle rispettive categorie, tra coloro che esercitino o abbiano esercitato le proprie funzioni in Cassazione. 

Da notare è, dunque, che i membri laici, di scelta politica, saranno non 1/3 (com’è nell’attuale Csm), ma i 2/5 del totale: il loro peso crescerà, dunque, anche dal punto di vista numerico. Ma soprattutto, da notare è che alla maggioranza politica sarà sufficiente riuscire a condizionare i magistrati di maggiore anzianità per ottenere, di fatto, attraverso di loro, un potere d’influenza sull’intera magistratura italiana. Sarà come avere ripristinato una sorta di gerarchia interna alla magistratura, in patente violazione della disposizione costituzionale sulla reciproca equiparazione di tutti i magistrati. Chi s’interroga sulla bizzarria di una riforma che, da un lato, separa le carriere tra giudici e Pm e, dall’altro, riunifica giudici e Pm nell’Alta Corte disciplinare può trovare nella volontà di ri-gerarchizzare l’intera magistratura una chiara risposta.

Si deve ancora aggiungere – sul piano operativo del nuovo organo di disciplina – che l’Alta Corte disciplinare opererà suddivisa in sezioni in cui i magistrati potranno essere numericamente minoritari (è prevista solo la garanzia che in ogni sezione, composta presumibilmente da 3 persone, vi sia almeno un giudice o un Pm) e che le sue pronunce saranno impugnabili esclusivamente innanzi a un’altra sezione della medesima Alta Corte disciplinare: in tal modo, i magistrati saranno gli unici professionisti a non potere ricorrere per Cassazione contro le eventuali pronunce di condanna, in violazione del loro diritto di difesa (un altro principio supremo immodificabile della Costituzione, contenuto negli artt. 24 e 111, co. 7, Cost.).

Con la legge Meloni-Nordio a perderci sono i cittadini

In questo quadro, di che cosa si preoccuperanno i magistrati quando si ritroveranno a esercitare i propri poteri? Di distinguere, secondo scienza e coscienza, il torto dalla ragione oppure delle conseguenze che la decisione che assumeranno potrà avere sulla propria carriera? È sufficiente che tale preoccupazione s’insinui nella mente del magistrato perché egli perda la propria autonomia e indipendenza; e, dunque, perché il suo giudizio si compromesso per terzietà e imparzialità.

A rimetterci, in tal caso, non sarà tanto il magistrato, quanto piuttosto la parte debole del giudizio innanzi a lui pendente. Un correntista in giudizio contro la banca presso cui ha aperto il conto corrente per le modalità di calcolo degli interessi su un prestito; un lavoratore dipendente in lite per l’esercizio dei suoi diritti sindacali contro la grande azienda per cui lavora; un cittadino che chieda i danni a un’industria inquinante che immette fumi nella sua proprietà; il parente di una vittima per infortunio mortale sul lavoro contrapposto alla multinazionale per la quale il congiunto lavorava; un abitante in cerca di tutela contro l’impresa immobiliare che ha trasformato il magazzino antistante al suo appartamento in un grattacielo; un malato che promuove una causa contro l’Asl che non gli presta le cure di cui ha bisogno; un cittadino bisognoso di giustizia contro un parlamentare che lo ha diffamato facendosi scudo dell’immunità: sono tutte ipotesi in cui le risorse di potere materiale retrostanti i giudizi sono totalmente sbilanciate a favore di una delle parti, che non è detto abbia giuridicamente ragione. In tal caso, solo un magistrato realmente indipendente può riequilibrare la situazione, assicurando giustizia a chi, pur essendo più debole, ha ragione.

È per questo che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura sono tanto importanti: perché – come ben sapevano i costituenti – i più forti hanno tanti modi attraverso cui far valere i propri interessi; i più deboli uno soltanto per far valere le proprie ragioni.

L’attacco della destra ai giudici: una tappa contro la Costituzione ultima modifica: 2026-03-10T18:49:21+01:00 da FRANCESCO PALLANTE
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